Circolare n.7/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro PDF Stampa E-mail

Come saprete certamente, il 15 Maggio u.s. è entrato in vigore il Testo Unico della Sicurezza, ovvero il D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008, il quale cerca di fare ordine in materia e soprattutto inasprisce le sanzioni.

Il Testo Unico di fatto sostituirà la 626/94, ma non solo; introduce novità di rilievo soprattutto per quanto riguarda il "REGIME SANZIONATORIO", la FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE dei lavoratori, la figura del RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI, ed altro ancora, come ad esempio l'esposizione del TESSERINO DI RICONOSCIMENTO per tutti (imprese appaltatrici o subappaltatrici, nonché per i lavoratori autonomi), e la COMUNICAZIONE ANNUALE ALL'INAL DEGLI INFOTUNI E DEL NOME DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI.

Per quanto riguarda la Valutazione dei Rischi dovrà riguardare tutti i fattori presenti in Azienda per la salute e sicurezza dei lavoratori (anche autonomi e parasubordinati). Sono stati introdotti, tra gli altri, quelli, ad esempio, legati allo stress da lavoro, i rischi per le lavoratrici in gravidanza (anche se non al momento presenti), così come quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi. Le aziende avranno tempo fino al 29 luglio 2008 per adeguarsi.

Anche le aziende più piccole (fino a 10 lavoratori, compresi i co.co.co. e co.co.pro. che lavorano esclusivamente per un committente) è prevista l'applicazione del testo unico, anche se sarà predisposta una procedura semplificata, nei tempi e nei modi incerti, QUINDI MEGLIO ADEGUARSI.

Come accennato in precedenza questo è un elenco di adempimenti non esaustivo. Altri elementi di novità riguardano: LA DIRETTIVA CANTIERI, oltre che alla formazione ed informazione l'ADDESTRAMENTO del personale nuovo e l'istituzione del LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO, il controllo dell'efficienza delle MACCHINE ED ATTREZZATURE anche se con marchio CE. Nella eventualità che un Datore di Lavoro non si trovi ad aver adempiuto agli obblighi di Legge, dovrà PAGARE UNA AMMENDA PECUNIARIA DA 8000,00 A 24.000,00 €  ed Inoltre, gli organi di vigilanza, in caso di incidenti con feriti gravi o decessi, potranno applicare l'ammenda di 1.500.000,00 € e la sospensione dell'attività, anche per le reiterate violazioni della mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, del piano d'emergenza ed evacuazione, la mancata formazione ed addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione, ecc.

Anche in caso di incidenti lievi, ovvero due giorni di astensione dal lavoro, oppure superiore a 3 giorni, prevedono sanzioni pecuniarie differenziate. Anche i LAVORATORI possono essere sanzionati fino a 600 €. E' evidente che le Aziende dovranno immediatamente attivarsi per colmare le lacune che si saranno formate con l'introduzione di questo nuovo TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, ma è ancor più evidente che l'attività divulgativa e di consulenza spetta ai Vs. Tecnici Professionisti.

Lo Studio Di Battista da oltre 14 anni collabora con la CESAM srl che è a Vs. disposizione per ogni chiarimento e potete contatare direttamente l'Amministratore Di Domenico Alessandro al 328/8115714.

Per offrirVi una chiara illustrazione su ciò che si dovrà fare nei prossimo mesi, Vi ho preparato uno schema, non esaustivo, delle sanzioni, appesantite rispetto alla 626, non per farvi "TERRORISMO", ma, dopo 14 anni di Leggi sulla Sicurezza, per renderci conto che ora non si può più rimandare gli adempimenti previsti.

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

  • che omette la valutazione dei rischi (o la sua incompletezza, se priva di elementi essenziali) e l'adozione del documento di cui all'articolo 17;
  • che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

2. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni previste con il nuovo testo unico.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

  • con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), designazione lavoratori antincendio e pronto soccorso, e), addestramento , g), visite mediche, i), informazione sui rischi pericolosi, m), imposizioni lavorative, n), o), p), Art. 34,. comma 3, frequenza di corsi da parte del Datore di Lavoro quando è R.S.P.P , Art. 36, informazione  e formazione dei lavoratori commi 1, 2 e 3, Art.43, comma 1, lettere a), b) e c) gestione delle emergenze;
  • con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), fornitura dei D.P.I.  h), adozione misure di controllo, e v), riunione periodica annuale e Art.2, 26, comma 1, lettera b), nei lavori in appalto fornisce tutte le indicazioni necessarie sulla sicurezza, Art. 43, comma 1, lettere d) ed e), adozione di provvedimenti idonei Art 45, Primo soccorso comma 1, Art.46, comma 2 Prevenzione incendi;
  • con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c), idoneità dei lavoratori. Nei casi previsti dal comma 2, fornisce tutte le informazioni necessarie, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
  • con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, lavori dati in appalto in azienda, comma 1, e 2, lettere a) e b), adozione di misura di difesa reciproche, Art 34, commi 1 e 2, svolgimento diretto di RSPP  e relativa formazione;
  • con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l) Formazione ed informazione , e Art. 43, comma 4, non chiede di lavorare in caso di pericolo;
  • con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), nomina medico;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb), verifica l'idoneità lavorativa;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), predisposizione tessera di riconoscimento, Art. 29, comma 4, custodia del documento dei rischi,  e Art. 35, comma 2, svolgimento riunione periodica;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r),  comunicazione annuale all'INAIL degli infortuni , con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), comunicazione annuale all'INAIL degli infortuni , con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8, mancanza di tesserino;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s), consultazione del rappresentante dei lavoratori;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa), comunicazione annuale all'INAIL del Rappresentante dei Lavoratori; tesserino di riconoscimento con le loro generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo riguarda anche le imprese con meno di 10 dipendenti ed è prevista una multa da 50 a 300 euro in caso di sua inosservanza
 
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