| Circolare n.7/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro |
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Come saprete certamente, il 15 Maggio u.s. è entrato in vigore il Testo Unico della Sicurezza, ovvero il D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008, il quale cerca di fare ordine in materia e soprattutto inasprisce le sanzioni. Il Testo Unico di fatto sostituirà la 626/94, ma non solo; introduce novità di rilievo soprattutto per quanto riguarda il "REGIME SANZIONATORIO", la FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE dei lavoratori, la figura del RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI, ed altro ancora, come ad esempio l'esposizione del TESSERINO DI RICONOSCIMENTO per tutti (imprese appaltatrici o subappaltatrici, nonché per i lavoratori autonomi), e la COMUNICAZIONE ANNUALE ALL'INAL DEGLI INFOTUNI E DEL NOME DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI. Per quanto riguarda la Valutazione dei Rischi dovrà riguardare tutti i fattori presenti in Azienda per la salute e sicurezza dei lavoratori (anche autonomi e parasubordinati). Sono stati introdotti, tra gli altri, quelli, ad esempio, legati allo stress da lavoro, i rischi per le lavoratrici in gravidanza (anche se non al momento presenti), così come quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi. Le aziende avranno tempo fino al 29 luglio 2008 per adeguarsi. Anche le aziende più piccole (fino a 10 lavoratori, compresi i co.co.co. e co.co.pro. che lavorano esclusivamente per un committente) è prevista l'applicazione del testo unico, anche se sarà predisposta una procedura semplificata, nei tempi e nei modi incerti, QUINDI MEGLIO ADEGUARSI. Come accennato in precedenza questo è un elenco di adempimenti non esaustivo. Altri elementi di novità riguardano: LA DIRETTIVA CANTIERI, oltre che alla formazione ed informazione l'ADDESTRAMENTO del personale nuovo e l'istituzione del LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO, il controllo dell'efficienza delle MACCHINE ED ATTREZZATURE anche se con marchio CE. Nella eventualità che un Datore di Lavoro non si trovi ad aver adempiuto agli obblighi di Legge, dovrà PAGARE UNA AMMENDA PECUNIARIA DA 8000,00 A 24.000,00 € ed Inoltre, gli organi di vigilanza, in caso di incidenti con feriti gravi o decessi, potranno applicare l'ammenda di 1.500.000,00 € e la sospensione dell'attività, anche per le reiterate violazioni della mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, del piano d'emergenza ed evacuazione, la mancata formazione ed addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione, ecc. Anche in caso di incidenti lievi, ovvero due giorni di astensione dal lavoro, oppure superiore a 3 giorni, prevedono sanzioni pecuniarie differenziate. Anche i LAVORATORI possono essere sanzionati fino a 600 €. E' evidente che le Aziende dovranno immediatamente attivarsi per colmare le lacune che si saranno formate con l'introduzione di questo nuovo TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, ma è ancor più evidente che l'attività divulgativa e di consulenza spetta ai Vs. Tecnici Professionisti. Lo Studio Di Battista da oltre 14 anni collabora con la CESAM srl che è a Vs. disposizione per ogni chiarimento e potete contatare direttamente l'Amministratore Di Domenico Alessandro al 328/8115714. Per offrirVi una chiara illustrazione su ciò che si dovrà fare nei prossimo mesi, Vi ho preparato uno schema, non esaustivo, delle sanzioni, appesantite rispetto alla 626, non per farvi "TERRORISMO", ma, dopo 14 anni di Leggi sulla Sicurezza, per renderci conto che ora non si può più rimandare gli adempimenti previsti. Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
2. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni previste con il nuovo testo unico. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
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