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Informativa sull’applicazione obbligatoria dell'Art.30 del D.Lgs.81/08 (Sicurezza sul lavoro), prevista per tutte le aziende dotate di Consiglio di Amministrazione: in caso di grave infortunio o di gravi malattie professionali, oltre alle multe previste dal D.Lgs.81/08 sulla sicurezza, di solito a carico del datore di lavoro, con l’Art.30 del D.Lgs.81/08 e soprattutto per l'Art.25 del D.lgs.231/01, TUTTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E’ SANZIONALBILE, così come LA SOCIETA’ STESSA, anche per i soci di soli capitali.

Questo è il nocciolo della questione: con il Testo Unico sulla Sicurezza, il legislatore ha operato un complessivo riordino e revisione della normativa rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, precisando altresì alcuni presupposti applicativi del D.Lgs.231/01. L’Art.30 del D.Lgs.81/08, in particolare, ha definito e approfondito le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione necessarie ad assicurare la conformità ai requisiti e obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a rappresentare una possibile “copertura” per la responsabilità amministrativa del Consiglio di Amministrazione.

CE.S.AM srl , attraverso il suo Staff Tecnico e Legale, recentemente inserito, è in grado di offrirvi questo servizio, finalizzato alla TUTELA, PERSONALE E AZIENDALE, a COSTI DIMEZZATI rispetto alle tariffe sin qui applicate da strutture di consulenza esterne che, nella Provincia di Pesaro Urbino, di fatto, fino ad oggi non erano presenti.

In particolare CE.S.AM. srl, insieme alla struttura aziendale del cliente, andrà ad approfondire ed elaborare la definizione del documento di sintesi del modello di gestione, individuando ruoli, compiti e procedure di applicazione e controllo, da parte del Consiglio di Amministrazione, la definizione del piano di implementazione delle azioni correttive, delle azioni di attività di monitoraggio del modello, così da definire la "LINEA DI DIFESA" aziendale e non essere sanzionati.