Proposta di legge per l'istituzione della giornata nazionale della sicurezza sul lavoro PDF Stampa E-mail

Premessa:

La seguente Legge integra e completa il quadro normativo relativo alle Leggi in materia di  Sicurezza sul Lavoro e rende applicativi gli Art. 9, 21 e 22 del D.Lgs 626/94, relativi alla Formazione e alla Informazione dei lavoratori; il sopraccitato D.Lgs 626/94  recepisce, a sua volta, le 8 Direttive Europee sulla salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti lavorativi.
L'importanza di istituire una ricorrenza per la sicurezza è dettato dall'enorme sacrificio, in termini di vite umane, infortuni e malattie professionali, che ogni anno si riscontrano all'interno degli ambiti lavorativi e su tutto il territorio nazionale.

Finalità:

a) L'istituzione della "Giornata Nazionale della Sicurezza Sul Lavoro" ha come principale obiettivo, quello di ridurre drasticamente il "sacrificio umano" che si perpetua ogni anno durante lo svolgimento di uno dei fondamentali diritti - doveri di ogni uomo e donna in una società moderna e democratica che è il lavoro.
b) Creare una consapevolezza cosciente che il diritto della sicurezza sul lavoro è un requisito del processo produttivo e non un obiettivo, pertanto degno delle maggiori attenzioni e considerazioni sia dalla parte datoriale che di quella dei lavoratori.
c) Creare una opportunità in più per formare una coscienza e una cultura della sicurezza sul lavoro, intervenendo direttamente all'interno dell'ambiente stesso di attività e utilizzando questa giornata così come riportato all'Art. 3 della presente Legge.
d) Istituire una banca dati sulle procedure lavorative e applicative al fine di prevenire gli infortuni .

Art. 1:
a) Con la presente Legge si istituisce la "Giornata Nazionale della Sicurezza Sul Lavoro" la quale verrà celebrata il 19 Settembre di ogni anno.
b) Se la giornata ricade durante un giorno festivo o pre festivo, verrà celebrata il primo giorno lavorativo utile, successivo al festivo.

Art. 2:

La giornata della sicurezza sul lavoro deve essere celebrata in tutte le Regioni, Province, Comuni, del territorio Nazionale, ivi comprese le Regioni a Statuto Speciale.

Art. 3:

Durante la "Giornata Nazionale della Sicurezza Sul Lavoro", tutte le attività, Pubbliche e private, produttive o di servizi, devono dedicare una parte del loro tempo lavorativo per migliorare le condizioni di sicurezza dei propri lavoratori, anche di autonomi o prestatori di servizi, e delle proprie strutture lavorative attraverso queste attività:
a) Formazione e informazione dei propri lavoratori, degli autonomi o prestatori di servizi all'interno della propria struttura sulle metodologie lavorative e sulle procedure da seguire per svolgere correttamente la propria mansione;
b) Consegna e rinnovo dei Dispositivi di Protezione Individuale e relativa fase formativa ed informativa sull'uso e la manutenzione corretta degli stessi;
c) Pulizia a fondo degli ambienti lavorativi e delle postazioni lavorative particolarmente soggette a sporcarsi o ad accumulare residui di lavorazione;
d) Manutenzione degli impianti intesi come dispositivi di protezione collettivi;
e) Manutenzione, sostituzione e conservazione di macchine ed attrezzature manuali utilizzate dai propri lavoratori, degli autonomi o prestatori di servizi presenti all'interno della propria struttura;
f) Aprire gli ambienti di lavoro ai famigliari dei lavoratori e alle scolaresche per illustrare quali procedure e precauzioni vengono adottate per migliorare a garantire la salute e l'incolumità dei lavoratori che svolgono l'attività all'interno dell'ambiente di lavoro;
g) Svolgere  corsi di formazione o aggiornamento per pronto soccorso , antincendio, corsi per l'uso dei carrelli elevatori, e quant'altro sia utile per l'utilizzo di macchine ed utensili;
h) Promozione e applicazione della sorveglianza sanitaria per prevenire sia malattie professionali che disturbi da affaticamento.

Art.4:

a) Gli enti Pubblici (Regione, Province, Comuni ), in particolare, dovranno attivarsi così come descritto all'Art. 3 e contestualmente saranno promotori di iniziative di sensibilizzazione e acculturazione sulla sicurezza sul lavoro in collaborazione con i Sindacati dei lavoratori, le Associazioni di Categoria, strutture di Consulenza Private e gli organismi Paritetice e di divulgazione e controllo: ASUR, DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO, INAIL  ed altre strutture diversamente costituite;
b) I soggetti riportati al punto a) metteranno a disposizione a tutti gli interessati le loro banche dati per istituire  un  sito internet nel quale verranno riportate tutte le procedure e le modalità operative di prevenzione, in loro possesso, divise per tipologia di lavoro e per mansione al fine di migliorare la tutela dei lavoratori durante lo svolgimento della propria mansione;
c) Nelle scuole di ogni ordine e grado potranno essere effettuate esercitazioni per l'evacuazione rapida dei locali, oppure simulazioni di eventi calamitosi, potranno essere effettuate lezioni ad hoc sulla sicurezza sul lavoro, specie negli Istituti a indirizzo Tecnico e Professionale, potranno essere svolte assemblee di Istituto o plesso scolastico, dovranno essere svolte tutte quelle attività tese alla conoscenza all'approfondimento della tematica in oggetto;
d) Quanto sopra esposto, descritto e suggerito non dovrà necessariamente essere svolto tutto nella giornata dedicata alla Sicurezza sul lavoro, è altresì vero che ogni anno verrà modificato lo svolgimento della ricorrenza in modo di riuscire ad abbracciare il maggior numero di iniziative inserendole in un contesto più ampio della gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 5:

Tutte le iniziative tese ad adempiere all'Art. 3 e Art. 4 verranno ufficializzate attraverso verbali, attestati, riconoscimenti vari, validi agli adempimenti previsti dal D.Lgs.626/94 e documentabili durante le visite ispettive degli Organi di Controllo e Prevenzione; è altresì vero che rimangono gli obblighi previsti in fase di pre assunzione, assunzione, cambio di mansione ecc. ecc., per i quali occorre rispettare quanto già previsto dall'impalcatura legislativa sulla sicurezza, al di la della giornata del 19 Settembre di ogni anno.

Art. 6:

La riduzione del sacrificio umano che in termini finanziari pesano su tutta la collettività, e che quindi potranno rivelarsi come risparmi, verranno così ripartiti: il 50% investiti per la ricerca e rafforzare gli organi di controllo, l'altro 50% ridistribuito alle Regioni che potranno bandire forme di finanziamento alle imprese tese al costante miglioramento strutturale della sicurezza ed al proprio autocontrollo, anche attraverso l'ausilio di strutture esterne di consulenza, verifica  e controllo, sia private sia svolte da Associazioni di categoria , non per prestazioni offerte da Enti pubblici.

Art. 7:

Tale Legge entra in vigore nei termini previsti dagli Iter Istituzionali e la prima "Giornata Nazionale sulla Sicurezza sul lavoro" dovrà essere svolta il 19 Settembre 2007 Mercoledì.

Il Proponente
Alessandro Di Domenico

Il Presentatore
On. Alessandro Forlani

 
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