Ecco le regole per la prevenzione Covid-19 dal 1 Maggio 2022
MASCHERINE
Stando alle ultime dichiarazioni di esponenti del governo, le mascherine dovrebbero rimanere obbligatorie solo a bordo dei mezzi di trasporto, negli ospedali e Rsa, in cinema e teatri. mascherina rimarrà obbligatoria sul trasporto pubblico, nelle rsa e negli ospedali, nei teatri e cinema ma non negli esercizi commerciali e neanche nei luoghi di lavoro, per la quale può passare ad ad una raccomandazione".
GREEN PASS BASE E RAFFORZATO
Dal 1° maggio avverrà l’eliminazione del green pass per l'accesso al luogo di lavoro. Eliminazione del green pass dal 1° maggio anche per bar e ristoranti anche al chiuso; - mense e catering continuativo; - accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi ; - studenti universitari; - centri benessere; - attività sportive al chiuso e spogliatoi; - convegni e congressi; - corsi di formazione; - centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso; - concorsi pubblici; - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; - colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari; - feste al chiuso e discoteche; - mezzi di trasporto.
VACCINO E GREEN PASS: DOVE RESTA L'OBBLIGO
Fino al 31 dicembre 2022 resta invece l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane obbligatorio il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Per le forze dell'ordine, le forze armate, il personale della scuola e delle università, ma anche gli over 50 l'obbligo vaccinale resta in vigore fino al prossimo 15 giugno.
ANCORA UN MESE DI PROTEZIONE PER GLI STUDENTI
La linea del ministero all’Istruzione è di farle rimanere obbligatorie durante le lezioni, del resto manca poco più di un mese alla fine delle lezioni. Il decreto che ha disegnato il percorso di uscita dall'emergenza ha previsto che restino: "Fino alla conclusione dell'anno scolastico nelle scuole (...) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie". Ci vorrebbe così un nuovo atto per toglierle, cioè dovrebbe succedere la cosa opposta rispetto agli altri settori e sembra molto difficile che venga preso.
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che dal 1° maggio regolerà le nuove norme anti Covid. I punti ricalcano quanto il Parlamento aveva già approvato in giornata con l’emendamento presentato su mascherine e Carta verde. Mentre sul Green pass la linea del governo si è mostrata più flessibile, consentendo il totale via libera a partire da domenica prossima, per i dispositivi anti Covid la strada è ancora in parte quella della prudenza. Per specifici luoghi e ambienti al chiuso non sarà ancora consentito liberarsi dell’obbligo di mascherina fino al prossimo 15 giugno. La proroga vale per trasporti, cinema, teatri, e ancora scuole, ospedali ed eventi sportivi. Nei luoghi di lavoro sarà valida soltanto una raccomandazione a proteggersi, tranne disposizioni interne dell’azienda. «Sono personalmente soddisfatto», aveva detto il ministro poche ore fa dopo l’approvazione dell’emendamento, «l’inizio di questa fase nuova è coerente con la responsabilità dimostrata dagli italiani che hanno imparato a convivere con il virus con grande consapevolezza. È un atteso messaggio di fiducia per i cittadini».
25 risposte sulle nuove regole anti-Covid introdotte con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 gennaio che introduce l'obbligo vaccinale per gli over 50.
1. Quando entra in vigore?
Dal 8 gennaio 2022 (quindi da lunedì 10 occorre prenotare il vaccino)
2. Chi ha più di 50 anni quando deve fare il vaccino?
La prima dose va fatta entro il 1 febbraio 2022.
3. E se non lo fa?
Scatta la multa di 100 euro dell'Agenzia delle Entrate.
4. Per chi ha più di 50 anni quando scatta l'obbligo di green pass rafforzato (vaccinati e guariti) per andare al lavoro?
Il 15 febbraio 2022.
5. Che cosa rischia chi non lo ha?
La stessa sanzione prevista per gli altri lavoratori: sospensione, senza retribuzione; sanzione da 600 a 1.500 euro se colto sul luogo di lavoro; in caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.
6. Ma per gli altri lavoratori (es. sotto i 50 anni) basta il green pass base?
Sì, sia nel settore pubblico, sia nel privato.
7. Ci sono nuove categorie di lavoratori che hanno l'obbligo vaccinale?
Il personale universitario.
8. C'è ancora l'obbligo di mascherina?
In tutta Italia fino al 31 gennaio 2022 all'aperto e al chiuso.
9. E sui mezzi di trasporto?
Su quelli a lunga percorrenza e sui mezzi di trasporto pubblico locale si deve indossare la mascherina FFP2.
10. Anche per i bambini?
Sì, a partire dai 6 anni.
11. Dal 10 gennaio 2022 in quali altri luoghi è obbligatorio il green pass rafforzato?
- Alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti sciistici;
- palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all'aperto
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;
- aerei, treni e navi;
- trasporto pubblico locale.
12. Dove è ancora previsto il green pass rafforzato (vaccino o guarigione)?
- bar e ristoranti al chiuso anche per consumare al bancone;
- luoghi dello spettacolo;
- palestre e piscine al coperto.
13. Da quando serve il green pass base per andare dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri estetici?
Dal 20 gennaio 2022.
14. E per andare negli altri negozi?
Dal 1 febbraio 2022.
15. Ci saranno eccezioni?
Non sarà obbligatorio per entrare nei negozi alimentari, nelle farmacie e nei negozi che vendono prodotti essenziali.
16. Le feste sono vietate?
Sì, fino al 31 gennaio 2022.
17. Qual è la capienza massima degli stadi?
All'aperto è al 50% dei posti disponibili, al chiuso scende al 35% (salvo disposizioni più ristrettive da parte delle singole Federazioni Sportive)
18. Quali sono le regole della quarantena per i positivi?
I positivi vaccinati che sono asintomatici, quarantena da 3 giorni, con tre dosi o due dosi di vaccino fatte da meno di 120 giorni, quelli non vaccinati devono stare in isolamento per 7 giorni e possono uscire con il test antigenico o molecolare.
19 E i positivi sintomatici?
L'isolamento è di 10 giorni e per uscirne bisogna fare il test antigenico o molecolare.
20. In quali casi i contatti stretti di un positivo non fanno la quarantena?
Se hanno fatto la seconda o terza dose da meno di 120 giorni, ma devono indossare la FFP2 per 10 giorni. Se vaccinati da più di 120 giorni devono stare in quarantena 5 giorni e uscire con tampone negativo. I non vaccinati fanno 10 giorni e si esce con test antigenico o molecolare.
21. In zona arancione quali sono le restrizioni per chi non ha il green pass rafforzato?
- non si può uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di «lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune»;
- non si può accedere agli impianti di risalita delle piste da sci;
- non si può accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi;
- non si può partecipare ai corsi di formazione in presenza;
- non si può praticare sport di contatto.
22 . Come si ottiene e quanto dura il green pass base?
Si ottiene con il tampone. Se rilasciato con l'antigenico è valido 48 ore, con il molecolare dura 72 ore.
23. Quando si aprono le prenotazioni per la terza dose per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni?
Sono aperte dal 8 gennaio 2022.
24. Il green pass base è esteso ai clienti di quali servizi?
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
- attività commerciali (ma saranno esclusi i negozi che vendono alimentari, le farmacie e quelli che «soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona»).
25. I lavoratori autonomi over 50, anche senza partita IVA, (con incarico temporanei o occasionali ad esempio) hanno l'obbligo del vaccino?
Si, sempre, sotto i 50 anni è sufficiente il tampone antigenico ogni 48 ore o il molecolare ogni 72 ore.
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto Covid-19
Disposizioni per i saloni di acconciatura che non dispongono di spazi chiusi in cui ospitare un solo cliente per operatore. Per queste strutture, oltre le prescrizioni di cui al punto precedente si deve prevedere inoltre:
Misure aggiuntive per i centri estetici. Specificamente per i centri estetici devono essere rispettate le seguenti misure:
Orario e turni di lavoro. In questa fase emergenziale è prevista la flessibilità dell'orario di lavoro come di seguito:
Rappresentanti e corrieri esterni
Gli ordinativi dei prodotti tramite rappresentanti o venditori sono effettuati per telefono, email o altri dispositivi.
Qualora ciò non fosse possibile, deve avvenire fuori orario di lavoro e con l'utilizzo di guanti monouso, mascherina e distanza interpersonale di due metri tra rappresentante ed estetista e al termine della visita si devono disinfettare tutte le superfici venute a contatto con il rappresentante.
I corrieri non possono accedere ai locali aziendali. Prima di consegnare bisogna essere informati preventivamente del loro arrivo. Le consegne devono essere lasciate all'esterno, in prossimità dell'ingresso, dopo aver informato (a mezzo citofono, o anche a voce, dopo aver suonato il campanello) circa l'oggetto del recapito.
Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate (bolle, fatture, ecc.) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con detergente o per mezzo di una soluzione idroalcolica). In caso sia necessaria la firma di avvenuta consegna (ad esempio: raccomandate, pacchi ecc.), questa potrà essere apposta da un incaricato che, sempre osservando la distanza interpersonale minima di 1 metro, si recherà all'esterno.
Buone pratiche - Parrucchieri, estetiste, centri benessere. Ecco le regole da seguire:
Modalità di accoglienza del cliente/sala di attesa:
Rimuovere dalla sala d'attesa tavolini, cuscini, riviste, sedie inutili (se non è possibile rimuoverle e apporre del nastro e lasciarne libere solo), album da disegno e giochi per bimbi, ogni altro oggetto che possa essere causa di promiscuità che non sia sanificabile.
Modalità di svolgimento dell'attività e utilizzo dei DPI:
Pulizia degli ambienti:
Pulizia degli strumenti, degli indumenti e della biancheria da lavoro:
Gestione dei collaboratori/dipendenti:
Oltre al rispetto delle disposizioni generali si consiglia di valutare la possibilità di suddividere i ruoli dei collaboratori, ad esempio: alternarsi tra chi svolge il servizio al cliente e chi svolge funzioni di reception e cassa.
Approfondimento su Sanificazione/Disinfezione
Il termine "Sanificazione" in senso generico è sinonimo di "Disinfezione", e consiste in tutte quelle operazioni che
consentono di eliminare ogni germe patogeno presente, sia con acqua in ebollizione, vapore, aria calda ad elevate temperature, calore secco e radiazioni, sia con disinfettanti a base di sostanze chimiche che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli.
La sanificazione in senso generico, può anche essere riferita all'aria e all'acqua. Quando si parla di sanificazione si fa solitamente riferimento ad una sanificazione totale, che comporta quindi la completa eliminazione degli agenti
patogeni dalle superfici e dall'aria, considerando tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla circolazione
dell'aria alla temperatura, dall'umidità.
Per info: contattaci tramite form via web
DPCM del 26 Aprile 2020 - Parte la fase 2 dell'emergenza Covid-19
E' disponibile il DPCM che apre le porte alla fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono 70 pagine, è completo del nuovo Protocollo d'intesa, mentre l'Allegato 3 contiene i CODICI ATECO autorizzati alla riapertura (poco prima della metà del pdf).
Per la settimana corrente non è previsto nessun nuovo elenco delle attività ammesse alla riapertura, se non quelle già previste nell'ultimo DPCM, tutto è rinviato al 4 Maggio, 18 Maggio e 1 Giugno (bar ristoranti e affini).
Si potrà effettuare l'asporto di alimenti con il divieto di assembramento fuori dei locali (delibera della Giunta regionale Marche).
E' stata raggiunta l'intesa (24 Aprile 2020), alla presenza della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, per l'aggiornamento dell'Accordo Sindacale per il rientro il 4 Maggio. Poche le differenze: implementate le misure per il rientro, chi vorrà potrà effettuare la verifica della temperatura corporea, avvisare preventivamente il personale che l'azienda può "lasciarli a casa" se sono stati a rischio contagio negli ultimi 14 giorni, dai dispositivi di protezione, DPI, alle sanificazioni, dallo smart working alle postazioni distanziate, se necessario dedicare un WC per figure esterne all'azienda, non fare usare quello del personale. Prevista anche la sospensione temporanea per le imprese che non si atterranno alle regole. La certificazione medica di "avvenuta negativizzazione" per il rientro dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19; l'utilizzo delle mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni; la sanificazione straordinaria degli ambienti alla riapertura nelle situazioni più a rischio; la rimodulazione degli spazi di lavoro e delle postazioni, distanziate, oltre alla previsione di orari differenziati. In caso di lavoratori che manifestino i sintomi durante le ore lavorative si provvede al loro isolamento e comunicazione al medico aziendale e personale del lavoratore, e suo allontanamento.
Scarica il DPCM 26 Aprile 2020 completo di tutti gli allegati
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Pronti, Ri-Partenza, Via!!!
In vista della (prossima) riapertura delle attività aziendali alleghiamo due documenti utili sulle procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi di trasporto aziendali. Le procedure sono da mettere in atto come prerequisito per poter riprendere l'attività produttiva aziendale.
Le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro possono essere eseguite anche dal personale interno, purché adeguatamente istruito, formato e dotato di DPI specifici.
Per chi si avvale di ditte specializzate con i necessari requisiti tecnico professionali, per avere diritto al credito d'imposta, nella fattura della prestazione dovrà essere specificata la dicitura "in virtù del Decreto Cura Italia, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, disciplinato dall'art.64".
Il credito d'imposta per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro (DPI compresi) verrà riconosciuto nella dichiarazione dei redditi 2021, per un importo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 20.000 euro agli esercenti attività d'impresa, arte o professione.
Procedura applicativa per pulizie e sanificazione degli ambienti di lavoro da Covid-19
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